IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                     Atti soggetti al controllo
 
   1.  Il  controllo  di  legittimita'  sugli  atti delle istituzioni
pubbliche  di   assistenza   e   beneficienza   si   esercita   sulle
deliberazioni concernenti:
     a) lo statuto e le eventuali modifiche;
     b) i regolamenti;
     c) il bilancio preventivo e le eventuali variazioni;
     d) il conto consuntivo;
     e) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni, anche
temporanee,   del  personale,  le  piante  organiche  e  le  relative
variazioni, i contratti d'opera;
     f)  la  contrazione  di  mutui   e   l'emissione   di   prestiti
obbligazionari;
     g)   le  spese  che  impegnino  il  bilancio  per  gli  esercizi
successivi escluse quelle relative alla somministrazione e  fornitura
di beni e servizi a carattere continuativo;
     h) gli acquisti e le alienazioni immobiliari nonche' le relative
permute.
   2.  Per  il  procedimento  di  controllo  e  l'invio degli atti si
osservano le disposizioni di cui alla legge  regionale  11  settembre
1991, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni.