IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Atti soggetti al controllo 1. Il controllo di legittimita' sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza si esercita sulle deliberazioni concernenti: a) lo statuto e le eventuali modifiche; b) i regolamenti; c) il bilancio preventivo e le eventuali variazioni; d) il conto consuntivo; e) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni, anche temporanee, del personale, le piante organiche e le relative variazioni, i contratti d'opera; f) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari; g) le spese che impegnino il bilancio per gli esercizi successivi escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; h) gli acquisti e le alienazioni immobiliari nonche' le relative permute. 2. Per il procedimento di controllo e l'invio degli atti si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 11 settembre 1991, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni.